lunedì 27 giugno 2011

Il difensore, di regola, non è un tecnico: spettano al CTP le osservazioni critiche

Gli avvocati, diciamolo, si sentono un po' superiori; forse per la loro innata o acquisita capacità dialettica. Ma un avvocato non è un tecnico e questo dovrebbe ricordarselo bene.

Ciò comporta che le osservazioni critiche vanno fatte firmare da un tecnico, anche se (come molto spesso accade) esse sono redatte in toto o in gran parte proprio dall'avvocato.

Sul punto la S.C. ha spesso affermato che "non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure d’ordine medicolegale con crisma di attendibilità", (v. ad es. sent. 9921 del 23-11-1994.

Il rischio, cioè, è che il giudice possa ignorare le osservazioni tecniche, proprio perchè l'avvocato non ha quella competenza richiesta nel caso concreto. Ovviamente nulla impedisce all'avvocato grafologo di esprimere le sue considerazioni sulla CTU grafologica; o all'avvocato revisione dei conti di esprimere un giudizio sull'esame contabile. L'importante è che abbia (e dimostri di avere) la qualifica richiesta dal caso concreto.

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